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Con effetto dal 1 dicembre 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzione, e' attribuito un assegno integrativo mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

  • a)funzioni di magistrato di Corte di cassazione: primo presidente di Corte di cassazione, lire 100.000; presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000; presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, dire 80.000; consiglieri di Cassazione ed equiparati, dire 70.000;
  • b)funzioni di magistrato di Corte di appello: consiglieri ed equiparati, lire 55.000;
  • c)funzioni di magistrato di tribunale: giudici ed equiparati, lire 40.000; aggiunti giudiziari, lire 30.000; uditori giudiziari, lire 24.000;

Testo in vigore dal 14 agosto 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-08-10;662~art1 · fonte del testo

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