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Le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964, e all'art. 46 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, relative all'uso delle qualifiche di «dottore in ingegneria» e «dottore in architettura» vengono estese anche agli ingegneri ed architetti contemplati dall'art. 73 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
Testo in vigore dal 18 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
