Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, con facolta' di provvedere al coordinamento ed alla revisione delle leggi vigenti in materia, previa intesa - per quanto si riferisce all'educazione e all'istruzione professionale - col Ministro per l'educazione nazionale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta,ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Bottai
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
