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[1]Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo, la Gioventu' Italiana del Littorio puo' istituire collegi secondo determinati tipi a carattere di orientamento professionale, tecnico e pre-militare; ovvero avvalersi di altri collegi e istituti che, a tal fine, saranno sottoposti alla sua vigilanza.
[2]Per l'assistenza agli orfani di guerra di eta' inferiore ai sei anni la Gioventu' Italiana del Littorio si avvarra' dell'organizzazione e delle attivita' assistenziali dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia.
Testo in vigore dal 13 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
