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Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, la facolta' spettante al pretore di prorogare la esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione - ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 maggio 1955, n. 368 - e' estesa agli immobili non soggetti al regime vincolistico, anche all'infuori dei Comuni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge sopracitata. La facolta' stessa e' estesa agli sfratti dagli immobili adibiti ad attivita' artigiane non contemplati dalla legge 27 gennaio 1963, n. 19, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale. Durante la proroga il locatario e' tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione. La proroga non e' concessa se il locatario e' moroso al momento della fissazione della esecuzione o altrimenti inadempiente.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1963 al 2 ottobre 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-09-30;1307~art1 · fonte del testo

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