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Le clausole beneficiarie delle polizze di assicurazione gratuite pro-combattenti, emesse a norma dei decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 7 marzo 1918, n. 374; e del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, in caso di premorienza del beneficiario sono di pieno diritto revocate a favore degli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato, limitatamente ai gradi di parentela indicati nell'art. 12 del R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.
Testo in vigore dal 21 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
