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Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'interno, e' autorizzato ad eseguire direttamente la riparazione o la ricostruzione degli edifici pubblici e delle opere igieniche danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di interesse degli Enti locali, sempre quando gli Enti stessi non siano in grado di provvedervi per proprio conto mediante mutui garantiti con mezzi propri e col sussidio che potra' essere accordato dalla Amministrazione dei lavori pubblici, in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Testo in vigore dal 30 aprile 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-04-04;454~art10 · fonte del testo

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