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Il personale di tutti i gradi addetto, alla data del trasferimento, alle aziende ed agli impianti trasferiti alle societa' di cui all'art. 1 e' mantenuto in servizio. Le societa' di cui all'art. 1 sono tenute all'osservanza del contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle industrie cui essi appartengono, rimanendo i rapporti fra l'Ente autonomo di gestione delle aziende termali e i propri dipendenti regolati da contratto di impiego privato. Il trattamento economico di cui, alla data del trasferimento, godono i dipendenti delle aziende e degli impianti avvocati, non puo' subire menomazioni nel caso di trasferimento di personale e di soppressione di posto.

Testo in vigore dal 14 luglio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-06-21;649~art13 · fonte del testo

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