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L'Ente autonomo di gestione per il cinema e' autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e pero' le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro su conforme parere del Comitato per il credito e il risparmio. Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra, tassa, imposta o tributo, presidenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1961 al 27 febbraio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-02;1330~art7 · fonte del testo

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