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[1]L'Amministrazione militare ha facolta' di tenere contemporaneamente in servizio quel numero di specialisti tecnici di cui abbisogna, purche' la spesa annua complessiva sia contenuta entro il limite massimo di lire ottantamila.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Spingardi.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 11 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
