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L'Amministrazione militare ha facolta' di valersi temporaneamente della collaborazione tecnico-scientifica di professionisti civili di particolare competenza per speciali lavorazioni nelle costruzioni di artiglieria e del genio, ed eventualmente di affidare loro la direzione tecnica delle lavorazioni stesse.
Testo in vigore dal 11 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
