Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1986 al 6 giugno 2012. 206 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di 1ª categoria nella cui circoscrizione e' prevista l'elezione di un comitato dell'emigrazione italiana, possono essere autorizzati dal Ministero degli affari esteri ad assumere, a titolo straordinario, impiegati temporanei con contratto trimestrale non rinnovabile, per un totale complessivo di non oltre 200 unita'. Gli impiegati assunti con i predetti contratti non potranno essere assunti una seconda volta, a titolo straordinario, con un nuovo contratto stipulato ai sensi della presente legge. L'assunzione, da espletarsi con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' consentita in deroga ai limiti di contingente e ai divieti di assunzione in vigore ed i relativi contratti prevederanno espressamente lo svolgimento di operazioni connesse alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana. All'onere derivante nel 1986 dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Assunzione straordinaria di personale temporaneo a contratto per i lavori organizzativi connessi alle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-07-05;344~art1 · fonte del testo
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