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Lavoro
Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio
Legge 24 febbraio 1953, n. 142
- Aggiornato al
- 30 marzo 1953
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e…
- Art. 2Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che…
- Art. 3Le disposizioni per il collocamento degli invalidi per servizio contenute nella presente…
- Art. 4Presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione saranno formati, con la…
- Art. 5Al comma primo dell'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e' aggiunta la seguente…
- Art. 6Gli invalidi per servizio che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al…
- Art. 7L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di…
- Art. 8All'invalido iscritto nell'elenco provinciale, di cui all'art. 4 della presente legge…
- Art. 9Agli effetti delle disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge 3…
- Art. 10Gli elenchi, le variazioni, e i prospetti che le Amministrazioni dello Stato e degli Enti…
- Art. 11I datori di lavoro che sono tenuti, in virtu' della presente legge ad occupare invalidi…
- Art. 12Le denuncie di cui all'art. 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrate dai dati e…
- Art. 13Agli invalidi ed agli orfani ammessi al lavoro in forza della presente legge debbono…
- Art. 14La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione…
- Art. 15I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad…
- Art. 16La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero del lavoro…
- Art. 17L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza…
- Art. 18Per quanto non disciplinato dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le…
- Art. 19La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua…
