Art. 3
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[1]La data di entrata in vigore della presente legge e quella di cessazione della sua efficacia saranno stabilite con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 giugno 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 6 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
