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[1]Fermo il disposto della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 528, dalla stessa data di cui al precedente art. 1, e fino a quando non sara' diversamente disposto, le Amministrazioni dello Stato hanno facolta' di sostituire il dipendente personale di ruolo richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, mediante l'assunzione temporanea di personale non di ruolo con le modalita' e il trattamento economico stabilito dal R. decreto legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni.

[2]Il personale medesimo puo' essere assunto in aggiunta a quello non di ruolo che le singole Amministrazioni sono autorizzate a reclutare in virtu' di speciali disposizioni e deve essere senz'altro eliminato dal servizio quando siano cessate le cause che ne hanno determinato l'assunzione.

[3]Nulla e' innovato al disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019.

[4]Per le modalita' di assunzione e il trattamento economico dei personali contemplati nell'art. 10 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, si applicano, agli effetti delle sostituzioni consentite dal primo comma del presente articolo, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti intendendosi anche per detti personali limitato il mantenimento in servizio al periodo di permanenza alle armi del personale di ruolo sostituito.

Testo in vigore dal 6 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-29;739~art2 · fonte del testo

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