Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle assegnazioni in bilancio degli ulteriori fondi che si renderanno necessari in relazione al fabbisogno,
Testo in vigore dal 29 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
