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Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aggiunta la seguente disposizione: "Nel caso di acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana dopo la stipulazione dei predetti contratti, questi possono, a domanda, essere convertiti o rinnovati alla scadenza come contratti regolati dalle disposizioni del I e II capo del presente titolo, previa autorizzazione del Ministero, tenuto conto delle esigenze di servizio. La perdita della cittadinanza straniera e' condizione per l'emanazione di tale autorizzazione".

Testo in vigore dal 22 agosto 1980 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;462~art4 · fonte del testo

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