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Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, e' data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di assumere in servizio, nei ruoli di gruppo B e c delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i candidati risultati idonei in ciascun concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, limitatamente alla meta' dei posti che si rendono disponibili entro l'anno dall'approvazione della graduatoria medesima, restando l'altra meta' di tali posti riservata ai concorsi speciali che saranno da bandire, in base ad apposito provvedimento di carattere generale, per coloro i quali non hanno potuto, a causa della guerra, partecipare ai concorsi indetti durante l'attuale periodo bellico.
Testo in vigore dal 5 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
