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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' assunto a carico del bilancio dello Stato, per i cereali di produzione 1940 conferiti o da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno, nel periodo di tempo in cui ha vigore il blocco dei prezzi, stabilito dal R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, l'onere delle quote di lire 20 al quintale per il grano tenero e duro, lire 22 per il granoturco, lire 30 per il risone e lire 15 per l'avena sui prezzi pagati dalle gestioni ammasso.
[9]Il Ministro per le finanze e autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[10]Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma potranno, ai fini della presente legge, essere effettuate anticipazioni di fondi alle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, con le modalita' da stabilirsi mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze. 1
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma addi' 21 ottobre 1940-XVIII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi di cui al precedente articolo, previste a favore delle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali produttori dell'agricoltura e della loro Federazione, dell'Ente economico della cerealicoltura e del settore dell'olivicoltura dagli articoli 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1568, 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 4 della legge 24 luglio 1942, n. 978, 2 della legge 29 maggio 1941, n. 616, 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1258, saranno invece effettuate ai Consorzi agrari provinciali".
Testo in vigore dal 12 luglio 1946 al 16 dicembre 2009
