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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' assunto a carico del bilancio dello Stato, per i cereali di produzione 1940 conferiti o da conferire agli ammassi e destinati al consumo interno, nel periodo di tempo in cui ha vigore il blocco dei prezzi, stabilito dal R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, l'onere delle quote di lire 20 al quintale per il grano tenero e duro, lire 22 per il granoturco, lire 30 per il risone e lire 15 per l'avena sui prezzi pagati dalle gestioni ammasso.

[9]Il Ministro per le finanze e autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

[10]Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma potranno, ai fini della presente legge, essere effettuate anticipazioni di fondi alle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, con le modalita' da stabilirsi mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze. 1

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma addi' 21 ottobre 1940-XVIII

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL

[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579

1

Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi di cui al precedente articolo, previste a favore delle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali produttori dell'agricoltura e della loro Federazione, dell'Ente economico della cerealicoltura e del settore dell'olivicoltura dagli articoli 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1568, 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 4 della legge 24 luglio 1942, n. 978, 2 della legge 29 maggio 1941, n. 616, 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1258, saranno invece effettuate ai Consorzi agrari provinciali".

Testo in vigore dal 12 luglio 1946 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1946

Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1940 al 12 luglio 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi di cui al precedente articolo, previste a favore delle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali produttori dell'agricoltura e della loro Federazione, dell'Ente economico della cerealicoltura e del settore dell'olivicoltura dagli articoli 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1568, 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 4 della legge 24 luglio 1942, n. 978, 2 della legge 29 maggio 1941, n. 616, 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1258, saranno invece effettuate ai Consorzi agrari provinciali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-21;1568~art1 · fonte del testo

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