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Fino a quando non sara' provveduto in modo organico, l'assistenza religiosa ai militari della Guardia Reale albanese in Roma sara' curata da due sacerdoti di religione diversa da quella cattolica, apostolica, romana, da assumere alle condizioni che verranno stabilite con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.
Testo in vigore dal 6 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
