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[1]La speciale indennita' da corrispondere alle famiglie dei marittimi che si trovano nelle condizioni dell'art. 1 e' pari alla differenza tra la paga di tabella stabilita nel contratto di arruolamento applicato alla nave all'atto dell'iscrizione di questa nel naviglio ausiliario e le competenze militari spettanti al marittimo, non tenendo conto degli eventuali soccorsi giornalieri goduti dai suoi familiari.

[2]Per i marittimi arruolati con la retribuzione di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 325 del Codice della navigazione, il Ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, accerta la paga complessiva media fruita all'inizio della guerra.

Testo in vigore dal 1 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;47~art2 · fonte del testo

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