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[1]Per la durata dell'attuale stato di guerra ed in dipendenza di esso i Ministeri della marina, dell'Africa Italiana e delle comunicazioni sono autorizzati a versare all'Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare, giuridicamente riconosciuto con Regio decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1487, un contributo annuo nella' misura che sara' stabilita con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con i detti Ministeri.

[2]Il fondo costituito a termini della presente legge e' destinato alla corresponsione di una indennita' mensile, alle famiglie dei marittimi mercantili di bassa forza che hanno assunto carattere militare perche' facenti parte dell'equipaggio di una nave requisita ed inscritta nel naviglio ausiliario dello Stato, ma non appartenenti a classi richiamate alle armi per intero o limitatamente alla categoria militare di appartenenza degli interessati.

Testo in vigore dal 1 marzo 1943 al 16 dicembre 2009

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