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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le obbligazioni emesse dalla Sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario, e sono ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Esse sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
[8]Gli enti, di qualsiasi natura, esercenti il credito e le assicurazioni, nonche' gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilita' obbligazioni della Sezione, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti generali o speciali.
[9]Le obbligazioni emesse dalla Sezione sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario sia agli Enti locali.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Siracusa, addi' 3 maggio 1933 - Anno XI
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - De Francisci p. Il Ministro per le finanze: (R. decreto 22 aprile 1933-XI)
[14]Mussolini.
[15]Visto, il Guardasigilli: Di Francisci.
Testo in vigore dal 19 maggio 1933 al 16 dicembre 2009
