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[1]La Cassa di assicurazione e' autorizzata a ricevere assicurazioni facoltative nei limiti e alle condizioni stabilite per l'assicurazione obbligatoria a favore delle persone per le quali sia cessato l'obbligo dell'assicurazione ai termini della presente legge, e per altre categorie di persone, a condizione che le imprese, da cui queste ultime dipendono, assumano l'obbligo del versamento dei contributi, tanto per la quota spettante ai datori di lavoro, che per quella spettante agli assicurati.

[2]Le modalita' e condizioni per l'assicurazione facoltativa saranno stabilite dallo statuto e dalle altre norme che eventualmente ritenesse di deliberare il Consiglio di amministrazione della Cassa e da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art7 · fonte del testo

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