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[1]La Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria e' compresa fra gli istituti che possono essere sussidiati dall'Opera nazionale per la protezione della maternita' ed infanzia ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, in quanto provveda, per i suoi affiliati e le rispettive famiglie, ai servizi di tutela e di igiene sociale che rientrano nei fini dell'Opera, e ad integrazione di questi servizi.

[2]E' pure compresa fra gli istituti cui possono essere affidate le prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi ai sensi degli articoli 7 e 9 del R. decreto-legge 27 settembre 1927, n. 2055, in quanto si riferiscano agli addetti ai trasporti marittimi ed aerei.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art31 · fonte del testo

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