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[1]Il giudizio sulla inabilita' e' deferito agli organi della assicurazione salvo ricorso a norma della presente legge.

[2]Se la malattia e' la conseguenza diretta dell'ubbriachezza o di colposa partecipazione ad una rissa, ovvero se fu contratta ed aggravata intenzionalmente, non compete all'assicurato alcuna indennita', senza pregiudizio delle sanzioni penali, di cui agli articoli 413 e 414 del Codice penale.

[3]In tali casi pero' puo' essere concesso un sussidio alimentare alla di lui famiglia mediante pagamento diretto, se risulti che questa sia in condizioni di bisogno.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;65~art10 · fonte del testo

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