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Per gli infortuni occorsi alle rimanenti persone di cui alle lettere b) e c) all'art. 3 sono corrisposte tutte le prestazioni previste nell'art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, tuttavia per quanto concerne la inabilita', temporanea la relativa indennita' e' assegnata soltanto quando alle persone stesse, durante il periodo di inabilita' temporanea, non spetta alcun trattamento economico ed e' corrisposta fino a concorrenza della misura stabilita dal Regio decreto citato, qualora detto trattamento economico risulti inferiore.
Testo in vigore dal 12 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
