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[1]Per gli' infortuni occorsi alle persone, di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, sono corrisposte le prestazioni previste nell'art. 21 del Regio decreto citato, con esclusione dell'indennita' giornaliera per la inabilita' temporanea e della rendita per inabilita' permanente inferiore al 30 per cento; tuttavia se lo stipendio mensile delle persone predette non supera le lire 800, si applicano ad essa le norme dell'art. 24 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.
[2]Nella liquidazione delle rendite per infortunio, occorso alle persone contemplate in quest'articolo, la retribuzione annua e' calcolata sino ad un massimo di lire 15.000.
Testo in vigore dal 12 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
