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Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla presente legge sono:

  • a)gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico;
  • b)i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e i rispettivi familiari a carico. Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:
  • 1)il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa;
  • 2)i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'eta' di 18 anni, o senza limiti di eta' se permanentemente inabili al lavoro;
  • 3)gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purche', viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'eta' di 60 anni e la donna l'eta' di 55 anni, o senza limite di eta' se permanentemente inabili al lavoro;
  • 4)i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2). Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati. Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilita' permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria. Alla donna iscritta che cessa di appartenere alla categoria artigiana per avere contratto matrimonio e' conservato il diritto all'assistenza per un anno, sempreche' non venga a godere di assistenza per altro titolo.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art5 · fonte del testo

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