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La Cassa mutua provinciale e' retta da un Consiglio d'amministrazione composto di tredici membri di cui:

  • a)nove rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;
  • b)due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;
  • c)uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
  • d)il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegato. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, che dev'essere uno degli eletti di cui alla lettera a), e il vicepresidente. Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia. I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1957 al 15 febbraio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-29;1533~art11 · fonte del testo

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