Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1941 al 24 febbraio 1943. 404 parole tolte, 21 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Nel caso di perdita totale, il proprietario della nave soggetta all'obbligo dell'assicurazione si impegna ad impiegare la somma dovutagli, ai sensi del contratto di assicurazione nella costruzione o nell'acquisto all'estero di navi.
tolto: A garanzia dell'obbligo suindicato, all'assicurato sara' corrisposto il 75 per cento della indennita' dovutagli, ai sensi del contratto di assicurazione, al netto delle passivita' ipotecarie e privilegiate, che gravano sulla nave. La parte residuale sara' depositata, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, presso la Cassa depositi e prestiti e lo svincolo totale o parziale di essa e' disposto, con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, unicamente per far fronte a pagamenti, per gli scopi indicati nel primo comma, in eccedenza alla somma gia' corrispostagli all'atto della liquidazione del sinistro.
tolto: Le indennita' per danni riparabili sono ugualmente depositate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la Cassa depositi e prestiti e lo svincolo di esse, totale o parziale, e' disposto con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, a riparazioni effettuate.
tolto: Il Ministro per le comunicazioni, a suo giudizio insindacabile, potra' consentire in caso di riparazioni, che richiedano spesa notevole, l'anticipo di parte delle indennita' fino ad un massimo del 75 per cento della indennita' stessa.
tolto: Trascorsi tre anni dalla data di liquidazione dell'indennita' ed in ogni caso non prima dei tre anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, se il proprietario della nave non ha adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, le indennita' depositate presso la Cassa depositi e pretiti, ai sensi del Secondo e del terzo comma, o le parti residuali di esse, ove siano stati gia' disposti svincoli parziali, sono incamerate dal Tesoro dello Stato.
tolto: Quando si verifichino speciali circostanze che ritardino la possibilita' o la convenienza di provvedere alla costruzione, o agli acquisti di cui al 1° comma del presente articolo, il Ministro per le comunicazioni e' autorizzato a disporre, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, che i termini indicati nel precedente comma siano prorogati sino ad un massimo di 5 anni.
tolto: Qualora la nave totalmente o parzialmente danneggiata risulti inscritta nelle matricole dell'Africa Orientale Italiana o della Libia, i provvedimenti indicati nel presente articolo saranno adottati dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le comunicazioni e nei casi previsti nei commi due e tre di concerto anche con il Ministro per le finanze.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 7 DICEMBRE 1942, N. 1808, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178