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Per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti del Ministro per le corporazioni, emanati ai sensi del precedente art. 5 e per l'esecutorieta' dei provvedimenti stessi o di quelli definitivi della Corte di appello di Roma, sono applicabili le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.
Testo in vigore dal 18 giugno 1941 al 22 dicembre 2008
