Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1941 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nei casi in cui le Compagnie o gli Enti di assicurazione non cedano in riassicurazione all'Unione italiana di Riassicurazione per conto dello Stato, i contratti di assicurazione relativi alla copertura dei rischi di guerra aventi uno degli oggetti preveduti dall'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio-1940-XVIII, n. 725, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Comitato di vigilanza, e' inflitta alle Compagnie o agli Enti stessi una pena pecuniaria non inferiore al doppio del premio percepito o che dovrebbe essere corrisposto dall'assicurato a termini di polizza.
Testo in vigore dal 18 giugno 1941 al 22 dicembre 2008
