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Nei casi in cui le Compagnie o gli Enti di assicurazione non cedano in riassicurazione all'Unione italiana di Riassicurazione per conto dello Stato, i contratti di assicurazione relativi alla copertura dei rischi di guerra aventi uno degli oggetti preveduti dall'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio-1940-XVIII, n. 725, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Comitato di vigilanza, e' inflitta alle Compagnie o agli Enti stessi una pena pecuniaria non inferiore al doppio del premio percepito o che dovrebbe essere corrisposto dall'assicurato a termini di polizza.

Testo in vigore dal 18 giugno 1941 al 22 dicembre 2008

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