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Ai fini dell'accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di cui al precedente articolo:
- a)le Capitanerie di porto danno comunicazione alla Unione Italiana di Riassicurazione dei nomi delle navi per cui all'atto della partenza o all'atto dell'arrivo da un porto di Stato estero, non sia loro esibita la polizza di assicurazione od altro documento equivalente relativo al viaggio che si inizia o che si e' compiuto, nonche' dei nomi delle navi in giacenza nei porti del Regno, dell'Africa Orientale Italiana e della Libia;
- b)il Ministero delle comunicazioni da' notizia all'Unione Italiana di Riassicurazione delle navi in giacenza nei porti di Stati esteri;
- c)i cantieri navali danno comunicazione all'Unione Italiana di Riassicurazione delle costruzioni navali in corso.
Testo in vigore dal 18 giugno 1941 al 22 dicembre 2008
