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Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad iscrivere in bilancio le somme eventualmente necessarie per far fronte ai pagamenti di indennizzi ((in eccedenza all'ammontare dei premi riscossi)) in dipendenza sia della gestione prevista dal Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII n. 725, che della gestione attuale, che sara' disciplinata, nei rapporti fra Stato e Compagnie o Enti di assicurazione, con deliberazione del Comitato di vigilanza, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dello finanze.
Testo in vigore dal 24 luglio 1941 al 22 dicembre 2008
