Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per gli infortuni occorsi agli alunni degli Istituti di istruzione agraria previsti dall'art. 3 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, le indennita' stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della presente legge sono ridotte dell'ammontare delle indennita' eventualmente corrisposte ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
