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[1]Per inabilita' permanente assoluta si intende la conseguenza di un infortunio, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.

[2]In tal caso e' corrisposta all'infortunato una indennita' pari a:

  • a)lire cinquantamila per gli alunni delle scuole dell'ordine universitario, delle accademie d'arte e dei corsi di magistero per il disegno e le arti applicate;
  • b)lire quarantamila per gli alunni delle scuole dell'Ordine superiore, degli istituti e magisteri femminili, dei licei artistici, e dei corsi superiori degli istituti d'arte;
  • c)lire trentamila per gli alunni delle scuole dell'ordine medio, delle scuole d'arte, dei corsi inferiori degli istituti d'arte e delle scuole dell'ordine elementare, limitatamente agli alunni della scuola del lavoro e della scuola artigiana.

Testo in vigore dal 10 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-08-29;1092~art5 · fonte del testo

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