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[1]L'assicurazione e' esercitata, mediante gestione speciale e con le norme che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che mettera' a disposizione, come fondo iniziale, la somma di lire 500.000, derivante dai residui attivi dell'assicurazione infortuni per gli studenti di ingegneria e architettura di cui al R. decreto-legge 16 gennaio 1927-V, n. 347, convertito nella legge 18 dicembre 1927-VI, n. 2502.
[2]La spesa dell'assicurazione e' a carico dello Stato. A tale scopo esaurito il fondo iniziale di cui al precedente comma, il Ministro per le finanze e' autorizzato a introdurre nel bilancio dell'educazione nazionale le occorrenti variazioni.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
