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[1]Con l'assicurazione di cui alla presente legge il Ministero dell'educazione nazionale e le scuole sono esenti da ogni responsabilita' civile per i casi contemplati nel precedente articolo, salva la responsabilita' diretta di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio e' derivato, quando per la punibilita' del fatto non sia necessaria la querela della persona offesa.
[2]Se il reato sia estinto per morte o per amnistia, il giudice civile decide in seguito a domanda degli interessati se sussista le responsabilita' di cui al precedente comma. Nell'uno e nell'altro caso sono applicabili, agli effetti del risarcimento, le norme stabilite dai commi 6° e 7° dell'art. 4 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
