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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme anche di carattere integrativo per l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 29 agosto 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Ricci - Grandi - Di Revel - Bottai
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 10 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
