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[1]Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono risoluti, per la parte disciplinata dalla presente legge, i contratti di assicurazione contro gli infortuni, eventualmente stipulati dalle Regie scuole di ogni ordine e grado, qualunque sia la loro durata.
[2]Le imprese assicuratrici hanno pero' facolta' di chiedere la restituzione proporzionale degli sconti poliennali concessi.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
