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All'assicurazione regolata dalla presente legge sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 26 primo comma, 33, 45 e 71 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria, degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in quanto non siano contrastanti con le norme contenute nella presente legge. E' altresi' applicabile l'art. 32 del Regio decreto indicato nel comma precedente, con la variante al 2° comma, che al medico designato dall'Associazione professionale e' sostituito il medico di fiducia dell'infortunato.
Testo in vigore dal 10 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
