Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ciascun Consorzio eleggera' una Commissione locale di vigilanza che, regolata da apposite norme approvate dal Ministero d'agricoltura, provvedera' al buon andamento e a facilitare l'opera della cattedra ambulante.
[2]Le cattedre ambulanti contemplate dalla presente legge sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministero di agricoltura. Esse dovranno inviare annualmente al Ministero stesso i conti preventivi ed i consuntivi nonche' una relazione sul loro andamento e sui risultati conseguiti.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI. COCCO-ORTU.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
