Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli stanziamenti dei bilanci delle Provincie e dei Comuni, che abbiano per oggetto la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti d'agricoltura, possono essere autorizzati con le stesse forme prescritte dall'art. 287 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1912, n. 854

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La L. 14 luglio 1912, n. 854 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 513, concernente l'insegnamento agrario ambulante, e' estesa alle scuole professionali".

Testo in vigore dal 29 agosto 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1907 al 29 agosto 1912.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 luglio 1912, n. 854

    La L. 14 luglio 1912, n. 854 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 513, concernente l'insegnamento agrario ambulante, e' estesa alle scuole professionali".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;513~art1 · fonte del testo

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