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Gli stanziamenti dei bilanci delle Provincie e dei Comuni, che abbiano per oggetto la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti d'agricoltura, possono essere autorizzati con le stesse forme prescritte dall'art. 287 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1912, n. 854
1La L. 14 luglio 1912, n. 854 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 513, concernente l'insegnamento agrario ambulante, e' estesa alle scuole professionali".
Testo in vigore dal 29 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
