Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1960 al 22 dicembre 2008. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le somme ammesse a rimborso ai sensi del primo comma dell'art. 4 si detraggono rispettivamente dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B e dagli altri tributi di cui al secondo comma dell'art. 2 iscrivibili a ruolo e dalle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni da versare in Tesoreria. La detrazione si effettua nell'anno 1961 e successivi in misura non superiore, in ciascun anno e per ciascuna imposta, ad un ottavo dell'ammontare ammesso a rimborso. In caso di scioglimento della societa' o dell'ente si procede al rimborso nei modi normali ed in unica soluzione. Le somme dovute dai contribuenti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 sono iscritte a ruolo e riscosse in ventiquattro rate bimestrali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-02-25;163~art5 · fonte del testo
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