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[1]La quota da versarsi dallo Stato per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza del personale subalterno postale e telegrafico, di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 344, e' stabilita in lire tre mensili per ciascuno agente.
[2]Con decreto del ministro del tesoro, da emettersi su richiesta del ministro delle poste e dei telegrafi, saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio 1905-906, oltre le quote di contributo riguardanti l'esercizio stesso, anche quelle maturate in conto dell'esercizio 1904-905.
[3]Le quote riflettenti l'esercizio 1905-906 verranno stanziate nel bilancio distintamente da quelle relative all'esercizio 1904-905.
[4]Con eguale procedimento saranno inscritte nel bilancio dell'esercizio 1906-907 le quote di contributo di pertinenza dell'esercizio medesimo e nei bilanci degli esercizi avvenire le variazioni che occorresse portare alle assegnazioni all'uopo gia' inscritte negli stati di previsione.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]A. Majorana.
[9]Vinto, Il guardasigilli: Gallo:
Testo in vigore dal 25 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
