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L'ammontare definitivo del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1905-906 in lire 68 milioni.
Testo in vigore dal 25 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
