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A deroga dell'art. 2 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, modificato dalla legge 4 giugno 1893, n. 260, gli stanziamenti assegnati nella parte ordinaria della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai capitoli numeri 3, 6 e 6-bis dall'esercizio 1905-1906 e ai corrispondenti degli esercizi avvenire, per i soli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di rinnovamento e di migliorie, saranno, alla chiusura dell'esercizio finanziario, mantenuti fra i residui passivi, anche se non risultassero impegnati.
Testo in vigore dal 25 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
