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[1]Gli stanziamenti assegnati alle singole voci di entrata di spesa distinte sotto separati numeri del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, costituiscono dotazioni di altrettanti capitoli coi vincoli e con gli effetti delle disposizioni sancite dagli articoli 34, 2° comma, e 35 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 sulla contabilita' generale dello Stato.
[2]La distinzione in sotto-voci delle stesse dotazioni, e' considerata come ripartizione in articoli ai sensi dell'art. 26 della legge suddetta.
Testo in vigore dal 25 luglio 1906 al 14 giugno 1910
