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Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, inscritti per memoria nel bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza e riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine d'esercizio con decreto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.
Testo in vigore dal 21 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
